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Segnalazione di condotte illecite

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI - WHISTLEBLOWING

Cos’è il Whistleblowing
Il whistleblowing è un istituto giuridico che, già previsto dall’ articolo 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001, è ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937.

Tale normativa reca, in particolare, disposizioni sulla protezione delle persone (c.d. whistleblower) che segnalano violazioni, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, di norme nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Chi può segnalare
Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

  1. i dipendenti del Comune di Lecce;
  2. i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe) presso il Comune di Lecce;
  3. i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti, che svolgono o prestano attività in favore del Comune di Lecce;
  4. i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Lecce, nel caso di segnalazione di illeciti o irregolarità riguardanti il medesimo Comune per il quale l'impresa opera;
  5. i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell’Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Lecce;
  6. i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  7. i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  8. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti del Comune di Lecce;
  9. le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Lecce o le società in house.

Cosa si può segnalare
Le segnalazioni possono riguardare violazioni (del diritto nazionale o del diritto UE) già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse, e che consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, così come dettagliato all’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 24/2023.

È necessario che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

Come effettuare la segnalazione
Per effettuare le segnalazioni il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha predisposto la piattaforma WhistleblowingPA raggiungibile al seguente indirizzo internet https://comunedilecce.whistleblowing.it

La piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell’identità del segnalante con quello dell’ accessibilità e della sicurezza.

Canale esterno di segnalazione
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) gestisce un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all’art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:

a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs n. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna e le informazioni sul suo utilizzo sono disponibili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Divieto di ritorsione
Le persone che segnalano al RPC, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all’ANAC, oppure divulgano pubblicamente violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'articolo 17, comma 4, del richiamato Decreto Legislativo.

Le comunicazioni di ritorsioni sono trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti e per l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.

Trattamento dei dati
Per informazioni sul trattamento dei dati consultare l’informativa privacy sul Whistleblowing.